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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus d'entendre le juge de paix en qualité de témoin dans le cadre d'une plainte pénale pour atteinte à l'honneur.

L'issue de la procédure pénale était déterminante pour les droits de caractère civil en cause. Les juridictions nationales ont invoqué le caractère confidentiel des audiences de conciliation pour rejeter la demande de relever le juge de paix du secret de fonction. En l'espèce, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. De plus, les décisions rendues ont été suffisamment motivées. Par ailleurs, le refus de l'assistance judiciaire ne saurait être considéré comme arbitraire. Finalement, le grief tiré de l'absence d'audience et de prononcé public du jugement n'est pas étayé.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG
(3° rapporto trimestriale 2011)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); rifiuto di svincolare un giudice di pace dal segreto d'ufficio ai fini di una sua deposizione.

Il ricorrente sostiene di esser stato insultato dalla parte avversaria con l'epiteto di "psicopatico" durante un'udienza dinanzi al giudice di pace. Per tale ragione, egli aveva presentato una denuncia penale per delitti contro l'onore. In seguito a tale denuncia, il giudice di pace era stato chiamato a testimoniare. La richiesta di quest'ultimo di poter essere svincolato dal segreto d'ufficio ai fini di una propria deposizione era stata tuttavia respinta con la motivazione che le parti, nell'ambito di una procedura di conciliazione, devono potersi esprimere liberamente, senza dover temere d'incorrere in ulteriori procedimenti a causa delle proprie dichiarazioni. L'interesse pubblico legato al mantenimento della confidenzialità nell'ambito di una procedura di conciliazione è stato considerato prevalente rispetto all'esigenza del ricorrente di accertare l'esistenza di un delitto contro l'onore. Parimenti, la Corte ritiene che il rispetto della confidenzialità nella procedura di conciliazione giustifichi ampiamente la scelta di non svincolare il giudice di pace dal segreto professionale. Secondo la Corte, infine, il ricorrente avrebbe avuto a disposizione mezzi processuali adeguati per impugnare tale rifiuto.

Il ricorso è stato dichiarato manifestatamente infondato e pertanto irricevibile conformemente all'articolo 35 paragrafi 3 e 4 CEDU (decisione a maggioranza).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH