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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus des juridictions civiles d'examiner une action en réparation du préjudice moral causé par des actes de torture subis en Tunisie.

Le rejet des tribunaux suisses de leur compétence pour juger l'action civile du requérant en vue de l'obtention de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par des actes allégués de tortures en Tunisie, bien que la prohibition de la torture relève du ius cogens, n'a pas vidé le droit d'accès à un tribunal de sa substance même, a poursuivi des buts légitimes et a présenté un rapport de proportionnalité avec ces buts. Il s'ensuit que le droit d'accès à un tribunal n'a pas été enfreint (ch. 101-121).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

N.B. Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre. Celle-ci est parvenue à la même conclusion par arrêt du 15.03.2018.



Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2016)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); competenza universale in materia civile.

Il ricorrente, un cittadino tunisino all'epoca dei fatti residente in Italia ha sostenuto di essere stato torturato in Tunisia nel 1992 su ordine di A.K., allora ministro degli interni tunisino. L'anno successivo il signor Naït-Liman è giunto in Svizzera dove ha ottenuto l'asilo politico nel 1995. L'8 luglio 2004, ha presentato al tribunale civile di primo grado del Cantone di Ginevra una richiesta di risarcimento danni contro la Tunisia e A.K., sostenendo che non avrebbe potuto presentare una simile domanda nel suo Paese di origine. Il 9 giugno 2005, il tribunale civile di primo grado del Canton Ginevra si è dichiarato incompetente per territorio. Questa decisione è stata confermata prima dalla Corte di giustizia del Cantone di Ginevra e poi dal Tribunale federale il quale, considerando che all'epoca dei fatti il ricorrente non risiedeva ancora in Svizzera, ha ritenuto che la causa non presentasse alcun collegamento con il nostro Paese. Le condizioni di un foro di necessità ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) non erano dunque soddisfatte. Davanti alla Corte il ricorrente ha invocato una violazione del diritto ad adire un tribunale ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU.

Secondo la Corte, l'interpretazione restrittiva dell'articolo 3 LDIP da parte del Tribunale federale non aveva carattere arbitrario. Viste le circostanze, le autorità nazionali avevano a buon diritto considerato i problemi legati all'amministrazione delle prove e all'esecuzione delle sentenze derivanti dall'accettare la competenza per questo caso. La Corte ha inoltre rilevato che l'articolo 3 LDIP si iscrive in un ampio consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa che riconoscono il concetto di foro di necessità. Infine, nessun'altra norma di diritto internazionale impone alla Svizzera di ammettere una competenza universale in materia civile. Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (4 voti contro 3).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH