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Ecriture agrandie
 

Regesto

Acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone con domicilio all'estero; decreto federale 23 marzo 1961/21 marzo 1973 (DF), ordinanza d'esecuzione del Consiglio federale del 21 dicembre 1973 (OCF).
1. Per quanto concerne l'acquisto di fondi in Svizzera, il rifugiato riconosciuto come tale non può invocare un trattamento più favorevole di quello riservato agli stranieri in generale. Egli non ha diritto di stabilirsi in Svizzera ai sensi dell'art. 5 lett. a DF (consid. 1).
2. Lo straniero che, pur vivendo e lavorando in Svizzera, non vi risiede ancora ininterrottamente da più di cinque anni ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 DF, non può prevalersi dell'interesse legittimo di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3 DF, benché siano dati gli ulteriori presupposti, se intende acquistare il fondo per stabilirvi non una residenza secondaria, bensì la propria residenza principale (consid. 2).
3. Art. 12 OCF: nozione di luogo di situazione del fondo, in relazione con l'art. 6 cpv. 2 lett. a n. 1 e 2 DF; applicazione nella fattispecie (consid. 3).
4. Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 1 DF: assenza nel caso concreto di strettissimi rapporti d'affari o di altre relazioni degne di protezione tra acquirente e luogo di situazione del fondo (consid. 4).