Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero; notificazione presentata all'ufficio di registro fondiario o di commercio; procedura; DF 23 marzo 1961/21 marzo 1973, PA.
1. Art. 21 DF: distinzione tra il caso di cui al cpv. 1 e quello di cui al cpv. 3; effetti (consid. 1).
2. Art. 21 cpv. 1 e 2 DF, art. 5 PA: il provvedimento con cui l'ufficiale del registro fondiario o di commercio respinge la notificazione costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Tale provvedimento è impugnabile avanti l'autorità di ricorso per l'applicazione del DF, e non dinnanzi a quella di vigilanza in materia di registro fondiario o di commercio (consid. 1a).
3. Art. 21 cpv. 3 DF, art. 5 PA: il provvedimento con cui l'ufficiale del registro fondiario o di commercio rinvia il richiedente avanti l'autorità di prima istanza non è impugnabile, perché non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Impugnabile è la successiva decisione pronunciata dall'autorità di prima istanza adita dal richiedente in seguito al rinvio (consid. 1b).
4. Art. 11 e 21 cpv. 3 DF, art. 5 cpv. 1 lett. b, e 25 PA: rinviato avanti l'autorità di prima istanza, l'interessato può chiederle, anziché di rilasciargli l'autorizzazione, di accertare l'inesistenza dell'obbligo di quest'ultima (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 5 PA