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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 20 CO. Contratto che ha per oggetto una cosa contraria alle leggi.
1. Art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza 10 gennaio 1973 concernente le operazioni di piccolo credito e la vendita a pagamento rateale. Scopo del divieto di accordare un nuovo credito minuto prima del rimborso integrale di uno precedente (consid. 1).
2. Un contratto di mutuo in contrasto con questo divieto deve essere considerato nullo giusta il senso e lo scopo di questa disposizione. Interpretazione del divieto sulla base dei lavori preparatori e della genesi di disposizioni analoghe (consid. 2 e 3).
3. Art. 66 CO. Circostanze che non permettono la ripetizione della somma mutuata (conferma della giurisprudenza; consid. 4 e 5).

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références

Article: Art. 20 CO, Art. 66 CO