Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Diritto di separazione della Confederazione per le scorte obbligatorie; art. 11 e 12 della LF concernente la preparazione della difesa nazionale economica, del 30 settembre 1955 (LPDNE); art. 1 della relativa ordinanza del 26 aprile 1963 concernente il diritto di separazione della Confederazione per le scorte obbligatorie.
1. Nozione di merce oggetto della scorta obbligatoria. Il modo di produzione non costituisce un criterio idoneo per distinguere tra merce oggetto della scorta obbligatoria e merce facente parte delle scorte aziendali di cui l'impresa può disporre liberamente (consid. 3, 4). Il modo di produzione indica soltanto un sottogenere o specie ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza concernente il diritto di separazione della Confederazione (consid. 5).
2. L'art. 1 dell'ordinanza concernente il diritto di separazione della Confederazione per le scorte obbligatorie non eccede, malgrado l'ampia definizione ivi contenuta dell'oggetto di tale diritto, la competenza conferita al Consiglio federale dall'art. 20 LPDNE (consid. 6).