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Ecriture agrandie
 

Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Obbligo d'informazione. Art. 15 DAFE.
1. L'obbligo d'informazione vale anche in un procedimento in cui trattasi di determinare se il richiedente soggiaccia al regime autorizzativo (consid. 3a).
2. Un istituto bancario tenuto ad informare ai sensi dell'art. 15 DAFE non può sottrarsi a questo obbligo invocando il segreto bancario (consid. 3c).
3. Tale istituto deve altresì informare sulle azioni al portatore che esso detiene per proprio conto o per conto di clienti, sulle azioni sottoscritte che esso tuttora detiene e su quelle che ha venduto a terzi; non è invece tenuto ad informare sulle azioni al portatore che ha ricevuto solamente in deposito, senza che esista una relazione diretta con un'operazione ai sensi dell'art. 2 DAFE (consid. 5c). I detentori di azioni al portatore non godono di un diritto al segreto; l'autorità è tuttavia vincolata dal segreto d'ufficio e le informazioni ottenute possono essere utilizzate soltanto in vista dell'applicazione del decreto federale in questione (consid. 3d).
4. L'obbligo d'informazione può riferirsi anche alle operazioni precedenti di una società (consid. 4).

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références

Article: Art. 15 DAFE, art. 2 DAFE