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Ecriture agrandie
 

Regesto

Sospensione dell'esecuzione per grave malattia del debitore (art. 61 LEF).
1. Anche se l'atto impugnato non può più essere annullato o modificato, la procedura di reclamo e di ricorso rimane esperibile ove sussista un interesse pratico. Ciò è il caso allorquando il reclamante resta esposto alla reiterazione di un provvedimento limitato nel tempo e che prende normalmente fine prima che sia possibile d'impugnarlo con ricorso al Tribunale federale (consid. 2).
2. Può la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 61 LEF essere accordata al debitore impedito dalla malattia d'esercitare un'attività lucrativa, ma la cui insolvibilità è dovuta ad altre circostanze (consid. 3-4)?

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 61 LEF