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Ecriture agrandie
 

Regesto

Fine dell'obbligo di pagare i contributi e inizio del diritto alla rendita di vecchiaia.
- Il divieto di discriminazione dell'art. 14 CEDU non vale che per i diritti e le libertà esplicitamente designati nella convenzione. Esso non implica alcun precetto generale di parità di trattamento esorbitante l'ambito della convenzione.
- Il trattamento diverso riservato dagli art. 3 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LAVS all'uomo e alla donna non viola la convenzione.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 14 CEDU