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Regesto

Regolamento del 18 ottobre 1954 relativo al Concordato intercantonale del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale.
Ove un primo progetto di sciovia sia stato ritirato a favore di un secondo, l'autorizzazione di attuare il secondo progetto fa venir meno l'autorizzazione accordata per il primo progetto. Se quest'ultimo è in seguito ripreso ed è per esso presentata una nuova domanda d'autorizzazione, la procedura autorizzativa dev'essere nuovamente esperita, ivi compresa la procedura di pubblicazione e di opposizione prevista dal menzionato regolamento.