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Ecriture agrandie
 

Regesto

Obbligo del contribuente di mettere a disposizione dell'autorità di tassazione i documenti previsti dall'art. 89 cpv. 2 DIN.
Tale obbligo si estende a tutte le relazioni d'affari suscettibili d'essere rilevanti per la tassazione del contribuente (e non esclusivamente per quella dei suoi soci in affari), in particolare l'elenco dei creditori, dei debiti e dei loro interessi (consid. 2).
Se il contribuente rifiuta di produrre i documenti a lui richiesti concernenti i debiti e i loro interessi, non deve procedersi a una tassazione d'ufficio, ma si deve negare la deduzione dei debiti e degli interessi iscritti nella contabilità (conferma della giurisprudenza). L'apprezzamento delle autorità fiscali non può sostituire l'obbligo del contribuente di provare determinati fatti (consid. 5).