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Ecriture agrandie
 

Regesto

Libertà personale; differimento a una data indeterminata dell'esecuzione della pena in caso d'inidoneità a sopportare la detenzione.
Le autorità d'esecuzione non hanno il diritto di rinunciare all'esecuzione di una pena pronunciata con giudizio cresciuto in giudicato (consid. 2a); per converso, è consentito, a titolo eccezionale, di differire l'esecuzione della pena a una data indeterminata (consid. 2b). Condizioni alle quali tale differimento può essere ordinato (consid. 2c), in particolare in caso di rischio di suicidio (consid. 2d).
Disturbi di salute che hanno dato luogo alla liberazione dal carcere preventivo non devono comportare necessariamente il differimento dell'esecuzione della pena (consid. 3).