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Ecriture agrandie
 

Regesto

Diritti di riproduzione grafica di opere letterarie.
1. Azione d'accertamento; legittimazione attiva di una società cooperativa a cui sono ceduti i diritti di riproduzione; momento determinante (consid. 1).
2. L'art. 25 cpv. 2 LDA vale soltanto per la stampa. Un'impresa che fa riprodurre in molti esemplari articoli di giornali per la propria informazione non può invocare questa disposizione derogatoria (consid. 2).
3. Art. 22 LDA. Quando può ammettersi, mediante un'interpretazione adeguata alle attuali condizioni, che una riproduzione è destinata esclusivamente all'uso personale e privato di chi la compie, senza scopo di lucro? Circostanze nelle quali è data manifestamente una riproduzione a scopo di lucro (consid. 3).
4. Necessità e possibilità di una soluzione legislativa (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 25 cpv. 2 LDA, Art. 22 LDA