Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 145 CC, 68 cpv. 1 lett. b OG, 8 della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933.
Misure provvisionali ordinate dal giudice svizzero adito con una domanda di divorzio da una moglie italiana che ha conservata la cittadinanza svizzera, senza che il marito possa giovarsi di una domanda di separazione personale, proposta in precedenza dinanzi al giudice italiano, per invocare l'eccezione di litispendenza. Non è data una contestazione identica, poiché l'azione di separazione del diritto italiano non ha lo stesso oggetto dell'azione di divorzio del Codice civile svizzero.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 145 CC