Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Norme sui conflitti. Art. 43 cpv. 1 OG.
L'applicazione del diritto federale a titolo sussidiario da parte dell'autorità cantonale, ammessa in assenza di norme imperative sui conflitti che impongano quella del diritto straniero, può essere censurata con ricorso per riforma (consid. 1).
Principio della territorialità del fallimento: legittimazione attiva di una massa fallimentare straniera.
Riassunto della giurisprudenza (consid. 2a). Riconoscimento della legittimazione attiva a una massa fallimentare bahamense per l'azione di contestazione della graduatoria in un fallimento svizzero, perlomeno in mancanza di conflitti d'interessi tra i diritti della massa straniera e quelli della società estera fallita, dei suoi creditori o azionisti (consid. 2b).
Art. 213 LEF.
La limitazione della facoltà di compensare è istituita dall'art. 213 LEF nell'interesse della massa, nei confronti della quale essa non esplica pertanto effetto alcuno (consid. 4a).
Art. 32 cpv. 2 CO. Rapporto fiduciario.
Il rapporto fiduciario esclude la rappresentanza diretta tra il fiduciario e il suo mandante (consid. 4b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 213 LEF, Art. 43 cpv. 1 OG, Art. 32 cpv. 2 CO