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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 173 n. 2; diffamazione, prova liberatoria della verità.
Nel caso in cui abbia rimproverato al diffamato d'aver commesso un atto di per sé punibile o d'esserne il sospetto autore, il diffamatore, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 173 n. 3 CP, va sempre ammesso alla prova della verità ove, per un motivo qualsiasi (ad esempio, perché il relativo reato sarebbe prescritto), non sia stato aperto per tale atto di per sé punibile un procedimento penale a carico del diffamato (precisazione della giurisprudenza).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 173 n. 3 CP