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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 31 Cost.; diritto disciplinare degli avvocati.
L'avvocato che riceve un'indennitą globale per la sua attivitą a favore di un'istituzione sociale che accorda gratuitamente alle persone indigenti una consulenza giuridica e l'assistenza giudiziaria non viola, sotto il profilo della libertą di commercio e d'industria, gli obblighi professionali stabiliti dalla legge bernese sugli avvocati, e in particolare, nella fattispecie:
a) il dovere d'indipendenza (consid. 2),
b) il precetto d'osservare i principi della buona fede (consid. 3),
c) il divieto di ricevere un onorario in funzione del risultato positivo della propria attivitą (consid. 4a),
d) il divieto d'impegnarsi ad assumere a proprio carico le spese in caso di esito sfavorevole del processo (consid. 4b).

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références

Article: Art. 31 Cost.