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Ecriture agrandie
 

Regesto

Pianificazione del territorio; autorizzazione eccezionale.
1. Art. 22 LPT; assoggettamento ad autorizzazione di un'installazione per la produzione di calcestruzzo.
Anche se non è fissata al suolo, un'installazione per la produzione di calcestruzzo, destinata a rimanere a lungo nello stesso luogo, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 22 LPT (consid. 2).
2. Art. 24 cpv. 2 LPT; ricostruzione.
In caso di ricostruzione, l'art. 24 cpv. 2 LPT esige che la nuova costruzione corrisponda approssimativamente nelle sue dimensioni e nella sua destinazione all'opera precedente. Per tale ragione la ricostruzione può tuttalpiù comprendere una modificazione parziale, in cui sia rispettata, nei suoi tratti essenziali, l'identità delle costruzioni (consid. 3).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 22 LPT, Art. 24 cpv. 2 LPT