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Ecriture agrandie
 

Regesto

Restrizioni imposte ad un'azienda per evitare immissioni superflue; art. 11 cpv. 2 e 3, 12 cpv. 2 e 16 cpv. 1 LPA.
Chi intende impugnare dinanzi al Tribunale federale una decisione relativa ad una licenza edilizia o a misure di protezione contro il rumore, per violazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente e del diritto cantonale edilizio, deve proporre tanto ricorso di diritto amministrativo, quanto ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
Restrizioni dell'esercizio destinate ad evitare immissioni superflue possono essere ordinate, con riferimento ad impianti fissi esistenti, mediante una decisione fondata direttamente sugli art. 16 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3 e 12 cpv. 2 LPA (consid. 3).
Esame delle diverse misure ordinate nella fattispecie (consid. 6).