Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 10 LPA; protezione dalle catastrofi; obbligo di evacuare prodotti chimici e divieto di riprenderne in deposito.
1. L'art. 10 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) è immediatamente applicabile; non è necessaria un'ordinanza del Consiglio federale fondata sugli art. 10 cpv. 4 o 39 cpv. 1 LPA (consid. 3).
2. In materia di protezione dalle catastrofi, l'autorità può, a titolo di misure provvisorie, ordinare provvedimenti relativamente generici; questi vanno, non appena possibile, precisati in funzione delle nuove conoscenze (consid. 5a e 6).