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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4 Cost.; appalti pubblici: aggiudicazione di lavori e forniture.
1. L'aggiudicazione di lavori pubblici mediante una procedura di delibera disciplinata dal diritto cantonale non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 84 (o 97) OG (consid. 1b).
2. Il fatto di non considerare l'offerta di un concorrente non viola i diritti di quest'ultimo né lede i suoi interessi giuridicamente protetti, di guisa che tale concorrente non è legittimato a ricorrere sul merito ai sensi dell'art. 88 OG (consid. 1c). Malgrado l'assenza di legittimazione ricorsuale nel merito, egli può nondimeno ricorrere per una violazione delle disposizioni cantonali di procedura, invocando un diniego di giustizia formale.
3. Nella procedura di delibera per l'aggiudicazione di lavori pubblici, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se le norme sulla delibera di cui si assume la violazione tendono a tutelare gli interessi diretti dei concorrenti (consid. 1d). Secondo il suo testo e il suo senso, l'art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza sulle aggiudicazioni di opere del cantone dei Grigioni (divieto di accettare e di prendere in considerazione offerte tardive) ha per scopo anche di tutelare gli interessi diretti del singolo concorrente (consid. 2).

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références

Article: Art. 4 Cost., art. 88 OG