Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Liberazione di fondi dall'assoggettamento alla LSPA (art. 1, 4, 84 segg. LSPA; art. 1 dell'ordinanza sullo sdebitamento di poderi agricoli).
1. È fondata sul diritto federale la decisione dell'autorità cantonale di ricorso, pronunciata sulla questione se un immobile debba essere assoggettato alla legge sullo sdebitamento di poderi agricoli, e se tale assoggettamento debba essere mantenuto o revocato. Contro le decisioni delle autorità cantonali di ricorso emanate in applicazione degli art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LSPA è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (consid. 1a).
2. Elemento caratteristico di un fondo agricolo ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sullo sdebitamento di poderi agricoli è la sua appartenenza a un'azienda agricola (consid. 2b). Tale appartenenza va valutata secondo criteri obiettivi, ove occorra facendo capo a ipotesi. Per giustificare la revoca dell'assoggettamento possono essere considerati rilevanti solo i mutamenti di circostanze economiche ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LSPA che - indipendentemente dalle disposizioni prese dal proprietario - fanno venire meno il carattere agricolo di un fondo (consid. 3b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 cpv. 1 LSPA