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Regesto

Art. 81 cpv. 1 LEF; eccezione d'estinzione del debito opposta a una domanda di rigetto dell'opposizione fondata su di una condanna giudiziaria al versamento ai contributi di mantenimento ai sensi dell'art. 145 CC.
Non è arbitrario accordare il rigetto definitivo dell'opposizione in base ad una sentenza giudiziaria esecutiva concernente il versamento di contributi di mantenimento ai sensi dell'art. 145 CC, benché il debitore possa provare con documenti che, nel corso dei mesi precedenti, ha versato più di quanto dovesse secondo tale sentenza. Provato con documenti è invero solo il pagamento, ma non il fatto che il debitore abbia acquistato in misura corrispondente un credito compensabile (consid. 4a-c).
L'estinzione per compensazione di crediti per il mantenimento fondati sul diritto di famiglia presuppone che sia stato tenuto conto delle quote concrete non compensabili di tali crediti. Ove i contributi di mantenimenti siano dovuti a più persone, va inoltre provato con documenti a chi fossero destinati gli importi versati in troppo precedentemente e addotti in compensazione (esclusione della compensazione secondo l'art. 125 n. 2 CO; consid. 4d).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 145 CC, Art. 81 cpv. 1 LEF, art. 125 n. 2 CO

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