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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 88 OG; legittimazione a ricorrere contro un piano di utilizzazione.
Legittimazione ricorsuale negata a vicini che invocano l'interesse generale alla protezione di un sito storico e, a titolo accessorio, un interesse finanziario a mantenere integralmente il valore di mercato dei loro immobili, ossia un mero interesse di fatto (consid. 2).
Art. 86 OG; applicazione ai ricorsi di diritto pubblico per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della norma che prescrive il previo esaurimento dei rimedi di diritto cantonali.
Ove la censura di violazione della convenzione coincida sostanzialmente con quella di violazione degli art. 4 e art. 58 Cost. (senza avere portata propria per quanto concerne l'art. 58 Cost.), il ricorso soggiace alla norma che prescrive il previo esaurimento dei rimedi di diritto cantonali. Nella fattispecie, la censura, che si riferisce alla procedura di ricorso avanti il Consiglio di Stato, è infondata nella misura in cui è ammissibile (consid. 3 e consid. 4).
Art. 4 Cost.; riesame di decisioni passate in giudicato.
Principi stabiliti in questa materia dalla giurisprudenza. Pur non essendo legittimati nel merito, i ricorrenti possono nondimeno invocare i diritti di procedura (diritto di presentare un'istanza di revisione, di ottenere che la stessa sia esaminata e decisa); tali diritti di natura formale sono stati rispettati nella fattispecie (consid. 5).

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références

Article: art. 4 e art. 58 Cost., Art. 88 OG, Art. 86 OG, art. 58 Cost.