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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 16 cpv. 2 LAVS.
- Il termine triennale previsto dall'art. 16 cpv. 2 LAVS si applica per analogia all'esecuzione di una decisione di restituzione dell'indebito entrata in giudicato (conferma della giurisprudenza; consid. 2b).
- Il termine triennale per l'esecuzione della decisione è perentorio, si tratti di un credito contributivo oppure di restituzione (precisazione della giurisprudenza). Né esiste motivo per adottare una diversa qualificazione nel senso che il termine per eseguire l'ordine di restituzione comincia a decorrere, nel caso del deposito (soggetto a termine d'ordine) di una domanda di condono, dal momento in cui detta domanda è stata respinta mediante decisione entrata in giudicato (consid. 3b).
- L'art. 16 cpv. 2, ultima frase, LAVS non è applicabile alla compensazione di un credito di restituzione con una rendita in corso (consid. 4c).

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références

Article: Art. 16 cpv. 2 LAVS