Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, RS 916.344; Ordinanza sulla costruzione di stalle, RS 916.016); espropriazione materiale.
1. Competenza del Tribunale federale (consid. 1).
2. Legalità delle disposizioni in materia di effettivi massimi (consid. 4).
3. La garanzia della proprietà costituisce una base legale per pretese di risarcimento solo nella misura in cui elementi essenziali della proprietà sono direttamente limitati. Ciò non è il caso quando viene limitata, in base a provvedimenti economici volti a orientare la produzione, la facoltà di detenere animali da reddito; questione lasciata indecisa per quanto concerne l'uso di costruzioni di stalle (consid. 5).
4. Rigetto di pretese di risarcimento in seguito a un'espropriazione materiale alla luce di disposti costituzionali economici (consid. 6a, 6b, 9b) e in base ai criteri dell'intensità della limitazione (consid. 7), dello scopo della limitazione (consid. 8), della protezione della buona fede (consid. 9) e della parità degli oneri (consid. 10).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

navigation

Nouvelle recherche