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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 1 cpv. 1, 3, 11 e 17 cpv. 1 n. 1 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile del 15 giugno 1869; garanzia del giudice naturale del convenuto, competenza del tribunale straniero.
1. La garanzia del giudice naturale prevista dall'art. 1 cpv. 1 della Convenzione franco-svizzera entra unicamente in considerazione se una delle parti è svizzera e l'altra francese (consid. 4).
2. La proroga del foro ai sensi dell'art. 3 della Convenzione franco-svizzera può risultare non solo da un accordo formale delle parti, ma anche dal fatto che il convenuto è entrato nel merito della lite senza sollevare l'eccezione dell'incompetenza (consid. 4a).
3. In assenza di una proroga del foro esplicita o tacita, il giudice incompetente deve, in virtù dell'art. 11 della Convenzione franco-svizzera, accertare d'ufficio la sua incompetenza, senza che il convenuto sia obbligato a comparire e a sollevare l'eccezione di incompetenza (consid. 4b).
4. Il convenuto che non ha impugnato la sentenza non perde, in linea di principio, il diritto di contestare la competenza del giudice adito nella procedura di esecuzione forzata (consid. 4c).