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Ecriture agrandie
 

Regesto

Annotazione nel registro fondiario di un contratto di locazione (art. 959 CC).
1. Nella procedura volta all'iscrizione di un diritto nel registro fondiario, il potere d'esame dell'ufficiale del registro è limitato all'esame delle esigenze legali specifiche al registro fondiario e alla verifica delle prescrizioni di forma. Il suo esame non comprende invece la verifica del diritto materiale; egli può opporsi all'esecuzione di un ordine giudiziale solo se è evidente che le condizioni legali del diritto da iscrivere non sono adempiute.
2. Condizioni per l'annotazione nel registro fondiario di un diritto di locazione.

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références

Article: art. 959 CC