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Ecriture agrandie
 

Regesto

Divieto della doppia imposizione: art. 46 cpv. 2 Cost.
Doppia imposizione intercantonale: principi relativi alla ripartizione dei debiti e degli interessi passivi (consid. 2 e 3).
Applicazione di questi principi (consid. 4), in particolare distinzione tra sostanza privata e sostanza commerciale in caso di partecipazione a una società semplice che possiede un immobile commerciale (consid. 4c).
Ripartizione proporzionale degli interessi passivi: ripartizione secondo la situazione degli attivi, anzitutto in base ai redditi della sostanza: per il valore locativo degli immobili, ci si deve fondare sui valori locativi stabiliti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Trattandosi della sostanza commerciale, il reddito della sostanza non è calcolato in modo preciso, ma forfettario, sulla base di un reddito adeguato del capitale proprio (5%) (consid. 5 e 6).

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références

Article: art. 46 cpv. 2 Cost.