Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Estradizione alla Repubblica di Slovenia.
Applicazione alla Repubblica di Slovenia del Trattato d'estradizione tra la Svizzera e la Serbia concluso il 28 novembre 1887 (consid. 1).
Il diritto interno non può rendere più difficile l'applicazione dei presupposti dell'assistenza giudiziaria, rispettivamente dell'estradizione, rispetto a Trattati di rango superiore: esso può però facilitarla (consid. 1a).
Poiché nel presente caso dev'essere comunque ammessa la doppia punibilità ai sensi dell'art. 35 AIMP, la questione di sapere se i reati oggetto della domanda siano contemplati anche dall'art. I del Trattato può rimanere aperta (consid. 3b).
Né i motivi familiari e professionali fatti valere dalla persona perseguita, né l'invocato principio della proporzionalità si oppongono alla richiesta estradizione (consid. 3c e d).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 35 AIMP