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Regesto

Libertà d'informazione; art. 52 e seg. della Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40); divieto di installare antenne sui tetti.
Disposizioni di diritto comunale costituiscono una base legale sufficiente per limitare la libertà di ricezione. Il § 66 del regolamento edilizio del Comune di Küttigen può essere interpretato in maniera conforme alla Costituzione (consid. 4).
L'aspetto del centro del villaggio di Küttigen, perlomeno nel quartiere abitato dal ricorrente, adempie le condizioni poste dall'art. 53 cpv. 1 lett. a LRTV, che permette ai cantoni di proteggere luoghi significativi, vietando l'installazione di antenne esterne (consid. 5).
Le esigenze dell'art. 53 cpv. 1 lett. b LRTV in materia di ricezione di programmi sono soddisfatte allorché un allacciamento ad una rete via cavo permette la ricezione di 21 canali televisivi (consid. 6).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: § 66 del, art. 53 cpv. 1 lett. a LRTV, art. 53 cpv. 1 lett. b LRTV