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Regesto

Indennitā dovuta all'amministrazione speciale del fallimento nel caso di procedure complesse (art. 49a cpv. 2 OTLEF).
Cognizione del Tribunale federale (consid. 2).
In una procedura complessa non si pongono solo questioni complicate. Si giustifica, pertanto, di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le relative prestazioni in base alle tariffe usuali vigenti per attivitā della medesima natura. Gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennitā fissate dalla tariffa per la procedura semplice (consid. 2).
Avuto riguardo allo scopo sociale della tariffa sulle spese, č ammissibile restare sotto il limite inferiore della tariffa della Camera svizzera delle Societā fiduciarie e degli Esperti contabili. Attivitā di un avvocato nell'ambito dell'amministrazione speciale del fallimento retribuita come nel caso di patrocinio d'ufficio (consid. 2 e 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 49a cpv. 2 OTLEF