Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 346 segg. CP, art. 132 cpv. 1 e 2 DIFD. Determinazione del foro in materia di sottrazione d'imposta o di truffa fiscale.
Il perseguimento degli atti di sottrazione dell'imposta federale diretta è di competenza dell'autorità amministrativa del cantone che ha proceduto o avrebbe dovuto procedere alla tassazione, prescindendo dal luogo in cui l'infrazione è stata commessa; se la competenza territoriale è litigiosa, il foro è determinato dall'Amministratzione federale delle contribuzioni (consid. 4).
Non spetta alla Camera di accusa di determinare un foro unico in caso d'infrazioni fiscali cantonali o in caso di procedimenti secondo il diritto federale per sottrazione d'imposta e di truffa fiscale (consid. 5 e 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 132 cpv. 1 e 2 DIFD