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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 5 n. 4 CEDU; controllo giudiziario della proporzionalitā di una privazione della libertā.
Quando la privazione della libertā č decisa in seguito ad una procedura giudiziaria che ha dato luogo ad una condanna penale ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett. a CEDU, il controllo richiesto dall'art. 5 n. 4 CEDU č, in linea di principio, incluso nella decisione giudiziaria, per tutta la durata della detenzione. Non fa eccezione a questa regola il caso in cui l'autoritā amministrativa revoca una decisione concernente la delega dell'esecuzione di un giudizio penale svizzero ad uno Stato estero e ordina il proseguimento dell'esecuzione in Svizzera.

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références

Article: Art. 5 n. 4 CEDU, art. 5 n. 1 lett. a CEDU