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Regesto

Diritto a un'esenzione fiscale corrispondente al diritto a condizioni minime di esistenza? Imposizione in base alla capacità contributiva; parità di trattamento nel diritto fiscale. Art. 4 Cost.; art. 11 cpv. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; art. 7 cpv. 4 lett. k della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, del 14 dicembre 1990 (LAID).
L'art. 11 cpv. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali non conferisce alcun diritto soggettivo al singolo (consid. 2a).
Diritto ad un'esenzione fiscale corrispondente al diritto costituzionale federale a condizioni minime di esistenza? (consid. 2b e 3).
In concreto il diritto a condizioni minime di esistenza non è stato ad ogni modo leso (consid. 4).
Il principio della parità di trattamento non conferisce alcun diritto ad un'esenzione fiscale di redditi fino a concorrenza dei proventi (esenti dall'imposta in conformità all'art. 7 cpv. 4 lett. k LAID) ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (consid. 5).

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références

Article: art. 11 cpv. 1 del, Art. 4 Cost.