Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 15 cpv. 3 LAINF, art. 24 cpv. 1, art. 24 cpv. 4 e 5 OAINF in relazione con l'art. 26 cpv. 1 OAI.
Qualora l'assicurato fosse già prima dell'infortunio limitato nella sua capacità d'esercitare l'attività lucrativa per causa di malattia o infortunio, beneficiando per tale motivo di una rendita, la determinazione del guadagno assicurato non avviene secondo l'art. 24 cpv. 1 OAINF, bensì conformemente ai capoversi 4 e 5 di detta disposizione, laddove la perdita di guadagno dovuta all'invalidità costituisca la ragione principale del salario ridotto percepito dall'assicurato nel corso dell'anno precedente l'infortunio (precisazione della giurisprudenza).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 15 cpv. 3 LAINF, art. 24 cpv. 4 e 5 OAINF, art. 26 cpv. 1 OAI, art. 24 cpv. 1 OAINF