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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4 cpv. 2 Cost.; art. 3 e 6 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar); uguaglianza di retribuzione; insegnanti solettesi di scuola infantile.
La differente retribuzione di una professione tipicamente femminile rispetto a una professione riconosciuta come neutra, per quanto attiene al sesso delle persone che la svolgono, può costituire una discriminazione (consid. 6).
L'esistenza di una discriminazione appare verosimile ai sensi dell'art. 6 LPar, quando soltanto nella categoria della maestre di scuola infantile il preteso minor onere di lavoro conduce al collocamento di quest'ultime in una classe di salario inferiore (consid. 7).
La prova del contrario è data, allorquando l'onere di lavoro risulta effettivamente minore (consid. 8 e 9).
Il diritto ad una rimunerazione non discriminatoria può essere fatto valere anche a posteriori, entro i termini di prescrizione della pretesa (consid. 10).
Ammontare, fissato in sede giudiziaria, della retribuzione da corrispondere (consid. 11).

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références

Article: Art. 4 cpv. 2 Cost., art. 6 LPar