Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 27 cpv. 2 LEF e art. 29 LEF: autorizzazione ad esercitare la professione di rappresentante nel procedimento esecutivo.
Descrizione della regolamentazione vodese in materia di rappresentanza delle parti (consid. 2).
Giusta l'art. 29 LEF, l'approvazione federale è una condizione di validità delle disposizioni cantonali di esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (consid. 3a). La legge vodese sulla rappresentanza delle parti, che ha ottenuto una tale approvazione, costituisce una base legale sufficiente per permettere al Canton Vaud di sottoporre a autorizzazione la rappresentanza delle parti nel procedimento esecutivo (consid. 3b).
Portata e condizioni di applicazione dell'art. 27 cpv. 2 LEF (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 27 cpv. 2 LEF, art. 29 LEF