Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour ā la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 11 cpv. 3 LADI; art. 5 cpv. 4 LAVS; art. 6 cpv. 2 lett. i e k, art. 6bis e art. 7 OAVS: Rilevanza giuridica, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, delle indennitā di partenza accordate facoltativamente ma non aventi carattere di prestazioni previdenziali.
Secondo una direttiva dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro del 15 maggio 1998, applicabile con effetto retroattivo dal 18 marzo 1998, le indennitā di partenza accordate facoltativamente ma non aventi carattere di prestazioni previdenziali non sono prese in considerazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione, prescindendo dalla loro qualifica sotto il profilo dell'AVS, di guisa che non hanno alcuna influenza sull'inizio e sull'ammontare dell'indennitā di disoccupazione.
Tale direttiva č contraria alla legge ma č applicata sistematicamente dall'amministrazione da quando č stata adottata; per questa ragione, il principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalitā deve prevalere su quello della legalitā dell'attivitā amministrativa.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 11 cpv. 3 LADI, art. 5 cpv. 4 LAVS, art. 6bis e art. 7 OAVS