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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 193 CC; prescrizione della responsabilità.
Le pretese sgorganti dall'art. 193 CC e dagli art. 285 segg. LEF sono fondate su presupposti diversi e hanno conseguenze differenti; priorità dell'art. 193 CC (consid. 2a). Questa disposizione è unicamente applicabile ai crediti, che sono sorti prima del trasferimento dei beni mediante contratto matrimoniale; momento determinante per il diritto a una rendita che il creditore fa valere in base all'art. 193 CC nei confronti del coniuge del debitore (consid. 2b).
Le pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell'art. 193 CC si prescrivono col decorso di dieci anni (art. 7 CC e art. 127 CO). I termini degli art. 285 segg. LEF non sono applicabili (consid. 3a).

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références

Article: Art. 193 CC, art. 7 CC, art. 127 CO