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Ecriture agrandie
 

Regesto

Azienda agricola; divisione della comproprietà.
Se è stata chiesta l'iscrizione a registro fondiario della divisione della comproprietà dopo l'entrata in vigore della LDFR (art. 95 cpv. 1 LDFR), il negozio giuridico sottostà, nonostante la normativa transitoria di diritto privato (art. 94 cpv. 2 LDFR), al divieto di divisione materiale degli art. 58 segg. LDFR (consid. 3).
Se la quota di comproprietà del coltivatore diretto costituisce con le quote di comproprietà affittate da terzi un'azienda agricola, una sua suddivisione fisica dev'essere decisa tenendo conto del divieto di divisione materiale (consid. 4).
Fra i negozi giuridici che sottostanno al divieto di divisione materiale non si annoverano solo la compravendita, la permuta o la donazione, ma tutti i negozi giuridici che equivalgono economicamente a un trasferimento della proprietà. Tale qualità è stata riconosciuta nella concreta fattispecie, in cui lo scioglimento della comproprietà delle particelle aziendali comporta il frazionamento dei fondi e la loro attribuzione in proprietà ai singoli comproprietari (consid. 5).
I fondi affittati per una lunga durata (art. 7 cpv. 4 lett. c LDFR) non possono essere considerati per esaminare se sussistono buoni mezzi d'esistenza ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 lett. b LDFR (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 95 cpv. 1 LDFR, art. 94 cpv. 2 LDFR, art. 60 cpv. 1 lett. b LDFR