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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 9, 29, 30 e 72 Cost.; art. 58 cpv. 2 vCost.; § 114 Cost./AG; divieto della giurisdizione ecclesiastica; autonomia della Chiesa di un Cantone; competenza degli organi di giustizia interni alla Chiesa o di quelli cantonali per decidere in merito alle conseguenze sul piano finanziario della mancata rielezione di un pastore?
Disposizioni relative alla protezione giuridica in materia di vertenze ecclesiastiche secondo il diritto cantonale e gli statuti della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Argovia (consid. 3).
Compete alle autorità statali stabilire le materie che ricadono sotto la protezione giuridica della Chiesa in virtù del § 114 Cost./AG. La tesi del Tribunale amministrativo, secondo cui le vertenze in materia pecuniaria derivanti da rapporti di servizio fondati sul diritto canonico devono essere evase nell'ambito della procedura di ricorso interna alla Chiesa e non attraverso l'introduzione di un'azione giudiziaria davanti ai tribunali statali non viola il divieto della giurisdizione ecclesiastica (consid. 4.2) e non lede né l'autonomia della Chiesa in questione (consid. 4.3), né il divieto d'arbitrio (consid. 4.4).
La Commissione di ricorso ecclesiastica, in quanto organo paragonabile ad un tribunale, garantisce, malgrado alcuni vizi, una sufficiente protezione giuridica (consid. 4.5).

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références

Article: § 114 Cost./AG, art. 58 cpv. 2 vCost.