Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste di sci; responsabilità delle imprese di risalita meccanica.
Natura, contenuto e portata dell'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione (consid. 2.2-2.3).
Delimitazione, sulla base delle direttive determinanti, dello spazio entro il quale vige l'obbligo di garantire la sicurezza (consid. 2.4.1-2.4.2).
Estensione, sotto il profilo dello spazio, dell'obbligo di garantire la sicurezza in caso di pericoli atipici o particolarmente significativi, rispettivamente qualora vi sia la possibilità, viste le condizioni del terreno, che anche sciatori prudenti si ritrovino involontariamente in zone pericolose situate al di fuori della pista e dei suoi bordi (consid. 2.4.3).
In concreto, il giudice del merito non ha abusato del suo potere d'apprezzamento per quanto concerne la questione di sapere se le condizioni locali avrebbero reso necessaria l'adozione di maggiori misure di sicurezza (consid. 2.5).