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Ecriture agrandie
 

Regesto

Credito documentario irrevocabile a pagamento differito; frode; pagamento anticipato; art. 14e NUU 500 (Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, pubblicazione n. 500 del 1993 della Camera di Commercio Internazionale).
Controversia fra la banca emittente e la banca confermante, la quale ha pagato prima della scadenza un credito documentario irrevocabile a pagamento differito (consid. 3). Foro e diritto applicabile (consid. 4). Relazioni giuridiche fra le parti (consid. 5). Possibilità, per la banca assegnata, d'invocare una frode per rifiutare il pagamento (consid. 6). La banca confermante che, di sua iniziativa, versa anticipatamente al beneficiario l'importo di un credito documentario irrevocabile a pagamento differito è tenuta a sopportare le conseguenze di una frode scoperta dopo il pagamento ma prima della scadenza (consid. 7). L'art. 14e NUU 500 concerne il caso in cui la banca non intenda accettare i documenti, di modo che la banca confermante non può prevalersene nei confronti della banca emittente in caso di una frode venuta alla luce dopo l'accettazione di documenti apparentemente conformi all'accreditivo (consid. 8).