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Regesto

Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; art. 27 e 27bis OAI: Determinazione dell'inizio del diritto alla rendita in caso di persone senza attivitā lucrativa oppure di assicurati che esercitano una simile attivitā a tempo parziale.
In analogia a quanto stabilito per gli assicurati esercitanti un'attivitā lucrativa (consid. 3.2), l'incapacitā al lavoro giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI di persone senza attivitā lucrativa o di assicurati che esercitano una simile attivitā a tempo parziale non č identica al grado d'invaliditā. Mentre quest'ultimo, per gli assicurati attivi nell'economia domestica, si determina di norma mediante un'inchiesta economica a domicilio (VSI 2001 pag. 158 consid. 3c), l'incapacitā lavorativa corrisponde alla riduzione di rendimento funzionale nello svolgimento delle mansioni finora esercitate, da determinarsi sulla base di pareri medici (consid. 3.3). Nel quadro del metodo misto, per analogia alla determinazione del grado d'invaliditā, ci si deve fondare sulla media ponderata dell'incapacitā lavorativa nei due ambiti di attivitā (consid. 3.4).

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références

Article: Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, art. 27 e 27bis OAI