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Regesto

Art. 2, 80h e 80p AIMP; concessione dell'assistenza subordinata a oneri; legittimazione; rispetto dei diritti della difesa e della presunzione d'innocenza; divieto della pena di morte.
Quando la concessione dell'assistenza è soggetta a oneri in relazione all'art. 2 AIMP, soltanto le persone fisiche che possono prevalersi di questa norma sono legittimate a contestare la decisione riguardo al rispetto degli oneri imposti (consid. 1).
La procedura di controllo degli oneri ai sensi dell'art. 80p AIMP non può comportare la revisione della decisione di concessione dell'assistenza (consid. 2).
Portata delle garanzie fornite trattandosi di diritti della difesa e della presunzione d'innocenza (consid. 3.1 e 3.2).
All'estero, la pena di morte non dev'essere né richiesta, né pronunciata né applicata; senso e portata di questo onere (consid. 3.3).

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références

Article: Art. 2, 80h e 80p AIMP, art. 2 AIMP