Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto a

Art. 76 cpv. 1 LTF; diritto di interporre ricorso in materia civile.
Il diritto di ricorrere spetta alla parte che ha visto le domande da lei formulate dinanzi all'autorità inferiore interamente o parzialmente disattese (consid. 1.1).

Regesto b

Art. 249 n. 3 CO; revoca della donazione per mancato adempimento di un onere.
A differenza di quanto vale per l'azione tendente all'adempimento dell'onere prevista dall'art. 246 cpv. 1 CO, il diritto di revoca per mancato adempimento si trasmette solo temporaneamente agli eredi del donatore (consid. 3). Il diritto di revoca può essere esercitato da quello dei due donatori che sopravvive all'altro e conserva da solo l'usufrutto su alcuni dei beni donati (consid. 4.1); dopo il suo decesso, gli art. 107 cpv. 2 e 109 cpv. 1 CO non conferiscono agli eredi un diritto di revoca (consid. 4.2). In concreto, la donatrice che è sopravvissuta non aveva motivo di dolersi del mancato adempimento dell'onere (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 76 cpv. 1 LTF, Art. 249 n. 3 CO, art. 246 cpv. 1 CO