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Ecriture agrandie
 

Regesto

Applicabilità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone; ordine pubblico; diritto al ricongiungimento familiare (art. 8 CEDU); cittadino comunitario ricercato dalla giustizia del suo paese per infrazioni fiscali.
Delitti fiscali perpetrati all'estero possono, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC anche se, in Svizzera, le relative sanzioni sono essenzialmente di tipo pecuniario e hanno un carattere amministrativo più marcato che in altri Stati (consid. 4.3.1); in concreto, quesito dell'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico lasciato indeciso (consid. 4.3.2).
La libertà di circolare presuppone non solo che la persona che se ne prevale sia autorizzata ad entrare liberamente nello Stato ospitante, ma anche che possa lasciare liberamente il paese d'origine (cfr. art. 1 cpv. 1 Allegato I ALC); ciò non è il caso di una persona contro la quale il paese di origine ha spiccato un ordine di arresto internazionale; in tale evenienza l'Accordo è inapplicabile (consid. 5). Non vi è nemmeno un diritto al ricongiungimento familiare in virtù dell'art. 8 CEDU (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 8 CEDU, art. 5 Allegato I ALC, art. 1 cpv. 1 Allegato I ALC