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Regesto

Regolamentazione comunale sulle quote e i contingenti di residenze secondarie; art. 50 e 75 Cost., art. 1-3 LPT, competenze comunali; art. 36 cpv. 2 e 3, art. 8, 24, 26, 27 e 127 cpv. 2 Cost.
La regolamentazione impugnata costituisce una misura di pianificazione del territorio di competenza dei comuni (consid. 2). La quota di residenze principali nel settore "station", fissata al 70 %, ma che prevede un regime di eccezioni molto ampio, è proporzionata allo scopo perseguito (consid. 3, 4 e 7). La definizione di residenza principale mediante le nozioni di domicilio civile e fiscale non viola la libertà di domicilio (consid. 5.1-5.3). L'obbligo di locazione per il tramite di una società professionale, fatto ai proprietari delle residenze principali che non occupano l'alloggio, non viola né la garanzia della proprietà né la libertà economica (consid. 5.4 e 8). Il contributo sostitutivo, che permette di ridurre la parte di residenza principale, è un contributo causale compatibile con le esigenze della LPT (consid. 9). La disposizione transitoria non comporta un effetto anticipato e rispetta il principio della non retroattività (consid. 15).

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références

Article: art. 50 e 75 Cost., art. 1-3 LPT