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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 78 segg., 82 segg. e 113 segg. LTF; indennizzo dell'accusato prosciolto per le spese di patrocinio e per il torto morale.
L'importo degli onorari pagati per l'avvocato di fiducia o il difensore d'ufficio, stabilito dal giudice penale, può essere contestato con ricorso in materia penale (consid. 1.1.1).
Di regola, le decisioni relative alle pretese fondate sulla responsabilità dello Stato sono impugnabili con ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 1.1.2).
Nel caso in cui il valore litigioso delle pretese fondate sulla responsabilità dello Stato sia inferiore a 30'000 franchi, solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale è proponibile (consid. 1.1.3). La motivazione del gravame deve allora rispettare le esigenze poste all'art. 106 cpv. 2 LTF (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 106 cpv. 2 LTF